Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma  di
 Trento,  in  persona  del  presidente  della giunta provinciale Carlo
 Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n.  5015
 del  29  aprile  1994,  rappresentato  e  difeso dagli avvocati prof.
 Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato  presso
 quest'ultimo  in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale
 a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data  4  maggio
 1994,  n. 59867 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei
 Ministri pro-tempore in relazione al punto 5.1.1. della deliberazione
 21 dicembre 1993 del comitato interministeriale per la programmazione
 economica, recante  "programma  triennale  1994-1996  per  la  tutela
 ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44, dell'11 marzo
 1994.
    Con  deliberazione  21  dicembre  1993  il  Cipe  ha  approvato il
 programma triennale 1994-1996 per  la  tutela  ambientale,  ai  sensi
 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
    Esso  prevede,  in  conformita'  alla  legge, accanto alle "azioni
 nazionali" (punto 5.1.), le "azioni regionali" (punto  5.2),  la  cui
 attuazione   avviene   attraverso  la  formazione  di  un  "documento
 regionale di programma" approvato dal Ministero dell'ambiente,  e  il
 cui  finanziamento  avviene  con  i fondi assegnati e trasferiti alle
 regioni (punti 5.1.3., 5.1.4. e 5.1.6.).
    Peraltro il  punto  5.1.2.  del  programma  triennale,  intitolato
 "ambito  di  applicazione",  precisa,  nel  secondo  periodo,  che  i
 riferimenti alle regioni contenuti nella sezione 5.1. "non trovano ..
 applicazione nei  confronti  delle  province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano,  in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, terzo comma,
 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha  stabilito
 che,   nelle  materie  di  competenza  delle  predette  province,  le
 amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono
 disporre  spese   ne'   concedere   direttamente   o   indirettamente
 finanziamenti  o  contributi per attivita' nell'ambito del territorio
 provinciale".
    Tale disposizione contenuta nel programma e' illegittima e  lesiva
 dell'autonomia  della  provincia ricorrente. Essa infatti si fonda su
 di una interpretazione erronea dell'art. 4, terzo comma,  del  d.lgs.
 n.  266/1992,  inteso  come se esso precludesse il trasferimento alle
 province Autonome di Trento e Bolzano di finanziamenti a  carico  del
 bilancio  statale,  pur previsti dalla legge come destinati ad essere
 ripartiti fra le regioni.
    In realta', come ha dichiarato questa Corte nella recente sentenza
 n.  165/1994,  la  disposizione  di  cui all'art. 4, terzo comma, del
 d.lgs. n. 266/1992 "e' volta a garantire l'ente locale  da  possibili
 invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti
 di  spesa,  non  certo  a  precludere  il  finanziamento di attivita'
 amministrative dell'ente stesso".
    Infatti "la ratio della previsione sta, in sostanza, nel ripartire
 la misura dell'amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti
 esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, cosi' da evitare  fra
 l'altro  il  verificarsi  di soppressioni o di duplicazioni in favore
 dei medesimi soggetti  per  attivita'  che  siano  contemporaneamente
 disciplinate  dalle  Regioni  o  dalle Province autonome in quanto si
 svolgano nel loro territorio" (ibidem).
    Detto art. 4, terzo comma, non puo' dunque essere inteso nel senso
 di precludere l'assegnazione alle province di finanziamenti  statali:
 assegnazione  che  del  resto  e'  espressamente  prevista,  come  ha
 ricordato la Corte nella citata sentenza n. 165/1994, anche dall'art.
 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (che ha carattere di norma  di
 attuazione immodificabile al di fuori del meccanismo dell'accordo fra
 Stato  e  province  ai sensi dell'art. 104 dello statuto: sentenze n.
 123 e n. 366 del 1992 e n. 165 del 1994), la  cui  applicabilita'  e'
 ribadita  dall'art.  12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, concernente
 proprio la finanza provinciale.
    La esclusione della provincia ricorrente dal  finanziamento  delle
 azioni  regionali  per  l'attuazione  del  programma triennale per la
 tutela dell'ambiente contrasta dunque con  le  norme  del  titolo  VI
 dello  statuto,  sull'autonomia  finanziaria  della provincia, con le
 norme di attuazione di  cui  all'art.  4  del  d.lgs..  n.  266/1992,
 all'art.  12  del  d.lgs.  n.  268/1992,  all'art.  5  della legge n.
 386/1989, nonche' con  le  norme  dello  statuto  che  sanciscono  la
 competenza  legislativa e amministrativa della provincia stessa nelle
 varie materie  implicate  negli  interventi  previsti  dal  programma
 triennale medesimo (artt. 8, nn. 5, 6, 13, 14, 17, 21 e 24; 9, nn. 8,
 9, 10 e 16) e con le relative norme di attuazione.