Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 5015 del 29 aprile 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 4 maggio 1994, n. 59867 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione al punto 5.1.1. della deliberazione 21 dicembre 1993 del comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44, dell'11 marzo 1994. Con deliberazione 21 dicembre 1993 il Cipe ha approvato il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305. Esso prevede, in conformita' alla legge, accanto alle "azioni nazionali" (punto 5.1.), le "azioni regionali" (punto 5.2), la cui attuazione avviene attraverso la formazione di un "documento regionale di programma" approvato dal Ministero dell'ambiente, e il cui finanziamento avviene con i fondi assegnati e trasferiti alle regioni (punti 5.1.3., 5.1.4. e 5.1.6.). Peraltro il punto 5.1.2. del programma triennale, intitolato "ambito di applicazione", precisa, nel secondo periodo, che i riferimenti alle regioni contenuti nella sezione 5.1. "non trovano .. applicazione nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha stabilito che, nelle materie di competenza delle predette province, le amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio provinciale". Tale disposizione contenuta nel programma e' illegittima e lesiva dell'autonomia della provincia ricorrente. Essa infatti si fonda su di una interpretazione erronea dell'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992, inteso come se esso precludesse il trasferimento alle province Autonome di Trento e Bolzano di finanziamenti a carico del bilancio statale, pur previsti dalla legge come destinati ad essere ripartiti fra le regioni. In realta', come ha dichiarato questa Corte nella recente sentenza n. 165/1994, la disposizione di cui all'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992 "e' volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente stesso". Infatti "la ratio della previsione sta, in sostanza, nel ripartire la misura dell'amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, cosi' da evitare fra l'altro il verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore dei medesimi soggetti per attivita' che siano contemporaneamente disciplinate dalle Regioni o dalle Province autonome in quanto si svolgano nel loro territorio" (ibidem). Detto art. 4, terzo comma, non puo' dunque essere inteso nel senso di precludere l'assegnazione alle province di finanziamenti statali: assegnazione che del resto e' espressamente prevista, come ha ricordato la Corte nella citata sentenza n. 165/1994, anche dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (che ha carattere di norma di attuazione immodificabile al di fuori del meccanismo dell'accordo fra Stato e province ai sensi dell'art. 104 dello statuto: sentenze n. 123 e n. 366 del 1992 e n. 165 del 1994), la cui applicabilita' e' ribadita dall'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, concernente proprio la finanza provinciale. La esclusione della provincia ricorrente dal finanziamento delle azioni regionali per l'attuazione del programma triennale per la tutela dell'ambiente contrasta dunque con le norme del titolo VI dello statuto, sull'autonomia finanziaria della provincia, con le norme di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs.. n. 266/1992, all'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, all'art. 5 della legge n. 386/1989, nonche' con le norme dello statuto che sanciscono la competenza legislativa e amministrativa della provincia stessa nelle varie materie implicate negli interventi previsti dal programma triennale medesimo (artt. 8, nn. 5, 6, 13, 14, 17, 21 e 24; 9, nn. 8, 9, 10 e 16) e con le relative norme di attuazione.